Con l’entrata in vigore del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ritenuto utile esplicitare quali sono le implicazioni del suddetto decreto nell’ambito del trasporto ed intermediazione di rifiuti.
Nello specifico, l’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) al comma 2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020
Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 ed il 15 Aprile 2020 conservano la loro validità sino al 15 Giugno 2020.
L’art. 113 del D.L. comma 1 lettera d: versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120
Pertanto i diritti annuali di iscrizione previsti in scadenza al 30 Aprile 2020 sono prorogati al 30 Giugno 2020.
In data 23 Marzo 2020 l’Albo ha ritenuto utile pubblicare la circolare n. 4 del 23 Marzo 2020 avente ad oggetto: Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18
La circolare specifica che la norma va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto restano esclusi dal suo campo di applicazione:
a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 Gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.
L’Albo sottolinea che resta sempre valido il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10) apposita fideiussione, o appendice già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 Giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicazione le variazioni dell’iscrizione.
Potete cliccare QUI per effettuare il download della circolare 4 del 23 Marzo 2020